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D. 27/02/2004DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 FEBBRAIO 2004 (GU n. 59 del 11-3-2004- Suppl. Ordinario n.39) Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. Il Presidente del Consiglio dei Ministri -Visto l'articolo 5, comma 2, del Decreto 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonchè i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali; - Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, recante l'approvazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio nazionale; -Visto il progetto per la realizzazione dei centri funzionali approvato nella seduta del 15 gennaio 2002 dal Comitato tecnico di cui alla Legge 1998, n. 267 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamato, nonchè quanto stabilito in merito dall'ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10 maggio 2001, così come modificata dall' ordinanza di protezione civile n. 3260 del 27 dicembre 2002; -Vista la Circolare 7 agosto 2003 del Dipartimento della protezione civile indirizzata alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alle Province ed agli Uffici territoriali di Governo, che evidenzia la necessità di una cura continua ed adeguata dei corsi d'acqua, al fine di garantirne il regolare scorrimento per il migliore deflusso delle acque, soprattutto in occasione del verificarsi di eventi meteorologici intensi e che, inoltre, indica come fondamentali la sorveglianza e la manutenzione ordinaria degli argini e delle infrastrutture che potrebbero influire sul deflusso delle acque durante un evento di piena; - Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, indirizzata ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), all'UPI (Unione Province d'Italia), all'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), contenente gli «Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici», in cui vengono evidenziate le problematiche urgenti da affrontare ed individuate le iniziative da porre in essere per ridurre il rischio per la popolazione legato agli eventi idrogeologici; - Considerata l'urgenza di individuare le autorità competenti ed i soggetti responsabili, a livello statale e regionale, dell'allertamento nelle diverse fasi del sistema di protezione civile in previsione oppure in caso di eventi della medesima natura che determinino situazioni di rischio per la popolazione ed i beni; - Considerata, inoltre, la necessità di identificare i soggetti istituzionali e gli organi territoriali che devono essere coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza, nonchè i legami funzionali tra i citati soggetti per affiancare le autorità di protezione civile; - Considerata, altresì, l'urgenza e la necessità di chiarire e disciplinare, nell'ambito del quadro legislativo vigente, i rapporti tra i soggetti e le attività in materia di difesa del suolo e di protezione civile; -Ritenuto di dover disciplinare i rapporti funzionali e di collaborazione tra il sistema di protezione civile statale e regionale e gli altri soggetti istituzionali preposti; - Ritenuto, inoltre, di dover definire gli strumenti e le modalità per regolare il flusso delle informazioni relative al manifestarsi ed all'evolversi dei rischi idrogeologici ed idraulici conseguenti ad eventi meteoidrogeologici particolarmente intensi che possono costituire elemento di pericolosità per la popolazione ed i beni; -Acquisita l'intesa con le Regioni e le Province Autonome nella riunione dell' 8 gennaio 2004; Adotta i seguenti indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. 1. Finalità e compiti generali Il presente atto ha lo scopo di: -individuare le autorità a cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema della protezione civile ai diversi livelli, statale e regionale, e nelle diverse fasi dell'eventuale manifestarsi, nonchè del manifestarsi, di calamità, catastrofi e altri eventi che possano determinare o che determinino situazioni di rischio; - definire i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza, nonchè i loro legami funzionali ed organizzativi al fine di sostenere le autorità di protezione civile, sia in tale decisione ed assunzione di responsabilità che nella organizzazione ed attuazione di adeguate azioni di contrasto del rischio stesso; - stabilire gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico ed idraulico, legate al manifestarsi di eventi meteoidrologici particolarmente intensi tali da generare nelle diverse aree del Paese situazioni di dissesto per il territorio, nonchè di pericolosità per la popolazione, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità, ai soggetti istituzionali ed agli organi territoriali individuati e coinvolti nel sistema e nelle attività di protezione civile; -sancire i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorità, i soggetti istituzionali ed gli organi territoriali, preposti, ancorchè con altre finalità e strumenti, ma comunque ordinariamente, alla valutazione e mitigazione del rischio in materia; - organizzare il sistema di allerta nazionale distribuito, ferme restando le prerogative in materia di legislazione concorrente e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto ordinario e quelle autonome a statuto speciale. Al governo del sistema di allerta nazionale distribuito concorrono responsabilmente: -la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento della protezione civile; - le Presidenze delle Giunte regionali, attraverso soggetti e strutture a tal fine individuati e/o delegati, in attuazione di quanto specificato dalla Circolare del 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114 e di quanto previsto dalla Legge 183/1989 e successive modificazioni, dalla Legge n. 225/1992, dal Decreto legislativo n. 112/1998 e dalla Legge n. 401/2001 e dalle normative regionali di riferimento. La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonchè le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete, così come stabilito dall'ordinanza n. 3134 del 10 maggio 2001, e così come modificata dall'ordinanza n. 3260 del 27 dicembre 2002, e realizzata secondo il progetto approvato, nella seduta del 15 gennaio 2002, dal Comitato tecnico di cui alla Legge n. 267/1998 e al DPCM 15/12/1998. Le Province autonome aderiscono alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, tramite apposita convenzione da stipulare con il Dipartimento della protezione civile ferme restando le competenze riconosciute alle stesse dallo Statuto di cui al DPR del 31 agosto 1971, n. 670. L'architettura istituzionale, il quadro dei compiti e delle funzioni, nonchè le modalità di gestione, interscambio e condivisione delle informazioni previste nell'ambito del progetto citato in precedenza e tese al governo non solo della rete dei Centri Funzionali ma del sistema della protezione civile nazionale, statale e regionale, da parte delle Autorità competenti, sono da intendersi modificate ed integrate ai sensi del presente atto; il che vale anche per i contenuti del programma richiamato dal DPCM 15/12/1998. Ciascuna Regione avrà quindi cura di indirizzare e/o stabilire le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale ai sensi del Decreto legislativo n. 112/1998, della Legge n. 401/2001 e della normativa regionale in materia di protezione civile, nonchè secondo le indicazioni del presente atto ed i criteri di massima per la pianificazione d'emergenza già emanati dal Dipartimento della protezione civile. A tal fine il sistema di allerta nazionale prevede: una fase previsionale costituita dalla valutazione, sostenuta da una adeguata modellistica numerica, della situazione meteorologica, nivologica, idrologica, idraulica e geomorfologica attesa, nonchè degli effetti che tale situazione può determinare sull'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente; una fase di monitoraggio e sorveglianza, articolata in: i) osservazione qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, dell'evento meteoidrologico ed idrogeologico in atto, ii) previsione a breve dei relativi effetti attraverso il now casting meteoro logico e/o modelli afflussi-deflussi inizializzati da misure raccolte in tempo reale. Le precedenti fasi attivano: la fase di prevenzione del rischio, attraverso sia azioni, anche di contrasto dell'evento, incluse nei Programmi regionali di previsione e prevenzione, che interventi urgenti anche di natura tecnica, così come previsto dall'art. 108 del Decreto legislativo n. 112/1998; le diverse fasi della gestione dell'emergenza, in attuazione dei Piani d'emergenza regionali, provinciali e comunali, redatti sulla base di indirizzi regionali, relativi anche all'organizzazione funzionale degli stessi interventi urgenti. I Programmi regionali di previsione e prevenzione, oltre a recepire le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza, devono altresì promuovere l'organizzazione funzionale ed operativa del servizio di piena e di pronto intervento idraulico, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei presidi territoriali, così come stabilito dal presente atto. Tuttavia, qualora tale organizzazione sia stata già in tal senso predisposta ed adottata dalle Regioni, essa dovrà essere recepita nei Programmi regionali di previsione e prevenzione e adeguatamente armonizzata con l'organizzazione dei presidi territoriali stessi. I Piani d'emergenza devono quindi collegarsi organicamente e funzionalmente ai Programmi di previsione e prevenzione, individuando, tra l'altro e se del caso, le procedure per l'azione dei presidi territoriali anche a scala comunale. Altresì i Piani d'emergenza regionali e/o provinciali devono contemplare o recepire i Piani di emergenza relativi alle dighe, predisposti anche ai sensi della Legge 3 agosto 1998, n. 267. Ai fini di assicurare il compiuto ed efficace svolgimento dei compiti e delle funzioni indirizzati e coordinati dal presente atto, l'attività tecnicooperativa del Dipartimento, i Programmi regionali di previsione e prevenzione, nonchè i Piani provinciali e comunali di emergenza devono garantire l'unitaria considerazione delle problematiche, degli interventi e delle attività afferenti a ciascun bacino idrografico, così come definito anche ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della Legge n. 183/1989. Assunto che le Regioni, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino agiscano ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della predetta Legge, cioè "secondo criteri, metodi e standards, nonchè modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici, comunque competenti, al fine di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni", dovrà altresì essere garantito un efficace e proficuo coordinamento tra le attività di protezione civile nel tempo reale e quelle di pianificazione e prevenzione nel tempo differito. A tal fine si può definire: |
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